71a61314-a422-4a14-a9ec-79d03ba8c2f4.jpg
Novità del Decreto Correttivo del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza
 
Il 10 giugno 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del decreto legislativo (c.d. correttivo-ter) recante disposizioni integrative e correttive al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza di cui al D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019.
Il decreto correttivo si compone di oltre cinquanta articoli e risponde all’esigenza di risolvere delle problematiche di coordinamento normativo precedentemente emerse, di correggere errori materiali, di aggiornare i riferimenti normativi nonché di chiarire alcune questioni interpretative.
Diverse le novità introdotte quali, a titolo esemplificativo, l’estensione alle start-up innovative diverse dalle imprese minori della possibilità di proporre l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, nonché l’apertura della liquidazione giudiziale e le integrazioni e modificazioni apportate alla disciplina sul concordato.
Con riferimento allo strumento della composizione negoziata della crisi d’impresa, il correttivo modifica i requisiti di accesso prevedendo che l’istituto sia accessibile alle imprese che versino “anche soltanto” in condizioni di squilibrio, per cui potrà proporre istanza di accesso anche l’imprenditore che versi in condizioni di squilibrio meramente finanziario, e dispone l’estensione del compito di segnalazione di cui all’art. 25-octies al soggetto incaricato della revisione legale; inoltre, introduce la possibilità per l’impresa in composizione negoziata di formulare una proposta transattiva fiscale, prevedendo la risoluzione di diritto dell’accordo nelle ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure in caso di grave inadempimento.
Il tema della transazione fiscale è stato rivisto anche nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
Rilevano, in tal senso, le modificazioni apportate all’art. 63, di seguito brevemente illustrate.
Anzitutto, il decreto prevede che l'attestazione del professionista indipendente relativamente ai crediti fiscali, previdenziali e assicurativi, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale, se gli accordi hanno carattere liquidatorio, e la sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, quando è prevista la continuità dell’impresa.
Inoltre, il decreto, dopo aver chiaramente identificato le strutture competenti alla sottoscrizione della proposta di transazione rispettivamente per ciascun ente tributario o previdenziale creditore, dispone che l’eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione, prevedendo un allungamento del predetto termine di sessanta giorni nell’ipotesi in cui la proposta di transazione viene modificata ovvero di ulteriori novanta giorni nell’ipotesi in cui la modifica contiene una nuova proposta.
Inoltre, il decreto dispone che la richiesta di omologazione viene proposta una volta ottenuta l’adesione dell’Ente creditore o, in difetto, a conclusione dei termini concessi per l’omologazione stessa, con la precisazione che il debitore sarà gravato dall’onere della comunicazione dell’avvenuta iscrizione della domanda nel registro delle imprese nei confronti dell'amministrazione finanziaria, gli enti territoriali e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie competenti che avranno, dal momento della ricezione, diritto di opposizione.
Il decreto introduce, inoltre, le ipotesi in cui il tribunale procede alla omologa degli accordi di ristrutturazione pur in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria, degli enti territoriali o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie. In tal senso, rileva la sussistenza congiunta delle seguenti condizioni:
  1. l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali utili alla conclusione dell’accordo;
  2. l’accordo non ha carattere liquidatorio;
  3. il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti;
  4. la proposta di soddisfacimento dei creditori tributari e previdenziali, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, è conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale;
  5. il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 60% dell'ammontare dei crediti di ciascun ente creditore, inclusi sanzioni e interessi.
Nell’ipotesi in cui l’ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è inferiore a un quarto dell’importo complessivo dei crediti, l’omologazione forzosa trova applicazione se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell’amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non è inferiore al 70% dell’ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento degli interessi di dilazione al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.
L’omologazione forzosa non trova applicazione al verificarsi delle seguenti condizioni:
  1. se nei cinque anni precedenti il deposito della proposta il debitore ha concluso una transazione nell’ambito degli accordi di ristrutturazione avente a oggetto debiti della stessa natura, risolta di diritto;
  2. se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
  1. il debito, tributario o previdenziale, maturato sino al giorno anteriore a quello del deposito della proposta di transazione fiscale è pari o superiore all’80% dell’importo complessivo dei debiti maturati dall’impresa alla medesima data;
  2. il debito, tributario o previdenziale, deriva prevalentemente da omessi versamenti, anche solo parziali, di imposte dichiarate o contributi nel corso di almeno cinque periodi d’imposta, anche non consecutivi, oppure deriva, per almeno un terzo del complessivo debito oggetto di transazione con i creditori pubblici, dall’accertamento di violazioni realizzate mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
Infine, il disposto normativo integrato prevede che la transazione conclusa nell'ambito degli accordi di ristrutturazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie.
Studio Bonivento

Richiedi informazioni

Accetto l'informativa sulla privacy